PRONTO BALBUZIE
CONSULENZA TELEFONICA SPECIALISTICA
Il CILD - CENTRO ITALIANO LOGOTERAPIA DINAMICA mette a disposizione
dei visitatori un nuovo servizio: la consulenza telefonica specialistica gratuita.
Il DIRETTORE del centro e gli PSICOLOGOTERAPEUTI specializzati nel trattamento della
balbuzie sono a disposizione degli utenti che desiderano stabilire un primo contatto
diretto per esporre ed affrontare dubbi, problemi, e domande specifiche sulle attività
del centro, e sulle metodiche rieducative applicate.
Nei giorni e negli orari specificati i singoli consulenti saranno in colloquio diretto
con l'utente che ha "riservato e prenotato" l'incontro, rispondendo alla richiesta.
Le ricordiamo che la consulenza on-line non è una forma di psicologoterapia, quindi
non intende in alcun modo sostituirla, o sostituire il rapporto diretto con il paziente.
Inoltre il servizio PRONTO BALBUZIE non ha la finalità di giungere ad una valutazione
e/o indicazione di tipo diagnostico sui problemi esposti.
Il seguente servizio si svolge sulla scorta delle indicazioni del
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA
NELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI PSICOLOGO
Entro un giorno (dopo che la segreteria del CILD avrà provveduto ad avvisare il
consulente) verrà inviata conferma della prenotazione e quindi, nel giorno e nell'orario
previsto, sarà possibile collegarsi telefonicamente allo 02 39217474 ed effettuare
la propria consulenza.
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Dott. Biagio Di Liberto
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Direttore del CILD
Esperto in fisiopatologia della comunicazione
Responsabile del Dipartimento Scientifico di psicologoterapia dinamica
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Martedì
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ore 20,00- 20,30
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Giovedì
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ore 15,00 - 15,30
ore 19,00 - 19,30
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Sabato
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ore 10,30 - 11,00
ore 14,30 - 15,00
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Dott. Giacomo Santini
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Psicoanalista, Psicoterapeuta
Psicoterapia, Problematiche evolutive ed ansiose, Disagio Psicologico, Depressione.
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Lunedì
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ore 20,30 - 21,00
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Venerdì
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ore 17,30 - 18,00
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Tutela della privacy
CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE
PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA
NELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Art. 1 - Limiti nell'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza
1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è
consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione
scientifica e professionale, di attività di formazione e di psico-educazione e di
attività di raccolta dati a fini di ricerca.
2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all'area
della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione,
sia basato sull'uso di materiali psicodiagnostici e psicometrici, può essere
occasionalmente condotto, con l'ausilio delle dette tecnologie per la comunicazione
a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali
interventi saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale
e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona
preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi dalle tecnologie
sopra menzionate.
3. In ogni caso, ed in particolare con l'utilizzo di internet, è vietato:
- svolgere attività di diagnosi, per la quale l'incontro di persona con il cliente/paziente
è sempre condizione imprescindibile;
- fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
- esprimere giudizi sull'appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati
da colleghi;
- manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione
a casi specifici.
4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art.
1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003,
riguardante le competenze degli iscritti alla sezione B dell'Albo e le attività
di psicoterapia di cui all'art. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la
mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo nei
casi in cui ciò sia necessario per l'impossibilità di mantenere di persona il
contatto con i clienti/pazienti.
In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni:
- il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di persona
e senza l'utilizzo delle tecnologie sopra menzionate;
- per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
- senza corresponsione di compenso, poichè il rapporto mediato dalle tecnologie per
la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate
nella prima parte di questo comma.
Art. 2 - Consenso informato
1. In tutti i casi previsti dall'art. 1 gli psicologi sono tenuti ad
acquisire dai clienti e dai committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie
elettroniche per la comunicazione a distanza.
2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche
per i servizi a distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia utilizzata.
Art. 3 - Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità
del professionista
1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si
servano di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie
attività scientifiche e professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto la loro responsabilità
l'utilizzo di sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione
delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività.
2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti,
quando non sia possibile l'identificazione diretta, la certificazione della
propria identità con l'uso di sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio
la firma digitale. Và, altresì, comunicato il numero di iscrizione all'Ordine
degli Psicologi del Lazio.
3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esc Nei siti
in cui, da parte di iscritti all'Ordine Regionale, siano offerti servizi inerenti
la psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle singole attività
professionali in ambito psicologico, devono essere facilmente rintracciabili il
Codice Deontologico degli Psicologi italiani e il presente Codice di Condotta dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio.
5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino
le dette tecnologie, hanno la responsabilità diretta dell'accertamento, con
l'utilizzo dei medesimi sistemi, dell'identità dei clienti e dei committenti,
con particolare riferimento all'età anagrafica, al genere e al titolo di studio.
In tale fase è opportuna la specificazione dell'importanza di una corretta risposta.
Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi anonimi a servizi professionali.
Una particolare attenzione deve essere prestata all'autenticità del consenso
e alla identificazione di coloro i quali richiedono l'accesso al servizio nella
qualità di esercenti la potestà genitoriale o la tutela.
Art. 4 - Sanzionabilità dell'inosservanza del presente atto
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice
di Condotta sarà valutata ai sensi:
- del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme riportate
negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1);
- del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004;
- della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito sanitario.
2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai
sensi dell'art. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettrico, nel mercato interno), l'Ordine Regionale
provvederà a darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente, indicata
nell'art. 21 dell'indicato D.L. .
3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente
articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dell'Atto di Indirizzo in materia
di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio
Nazionale degli Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione
delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di Condotta.
Art. 5 - Rapporti con l'Ordine degli Psicologi del Lazio
1. Lo psicologo singolo o associato, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio, che intenda apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi
è tenuto a richiedere, preventivamente, un parere al proprio Ordine Regionale. Nella
richiesta dovranno essere indicati:
- indirizzo web del detto sito;
- nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
- sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal
sito stesso;
- natura dei servizi offerti e delle modalità operative di erogazione.
2. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato, nella
richiesta di parere prevista dal I comma, lo psicologo referente all'Ordine Regionale.
3. L'Ordine Regionale fornirà un parere di conformità al Codice
Deontologico, al Codice di Condotta e alla normativa sulla pubblicità. Il rilascio
del detto parere potrà essere subordinato alla richiesta, da parte dell'Ordine,
e alla fornitura da parte del gestore del sito, delle informazioni relative all'avvenuto
adeguamento, da parte di quest'ultimo, ai principi e alle disposizioni contenute
nel presente Codice di Condotta.
4. Lo psicologo che ottiene il parere di conformità dall'Ordine
Regionale dovrà attenersi alle disposizioni del presente Codice di Condotta, pena
la revoca del parere stesso. In ogni caso la richiesta di parere dovrà essere reiterata
all'inizio di ogni anno solare. La prima scadenza per il rinnovo del parere di conformità
dovrà essere presentata all'inizio del 2006.
5. In caso di parere favorevole di conformità da parte dell'Ordine
Regionale, nel sito ne dovrà essere data chiara e visibile comunicazione, con indicazione
del numero di protocollo e data della pratica
6. Nel caso in cui, dopo il rilascio del parere favorevole di conformità,
intervengano modifiche sostanziali nell'attività del sito, lo psicologo interessato
dovrà richiedere all'Ordine Regionale il rilascio di un nuovo parere
7. L'Ordine degli Psicologi del Lazio istituirà un Osservatorio
permanente dei servizi psicologi offerti, via internet, da parte dei propri iscritti
e terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli stessi iscritti offrono i detti
servizi psicologici
8. L'Osservatorio permanente richiederà suggerimenti, commenti
e segnalazioni agli psicologi che offrono servizi sul web e offrirà agli stessi
un supporto di consulenza.
Art. 6 - Pubblicazione – regime transitorio
1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario
dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso
Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice,
tutti gli psicologi, iscritti all'Ordine Regionale, singoli o associati, che, a
qualsiasi titolo, operino già in internet o, comunque, utilizzino mezzi di comunicazione
a distanza, dovranno richiedere all'Ordine Regionale stesso il parere di conformità
previsto dall'art. 6.
La bozza iniziale poi discussa, modificata e approvata dal Consiglio degli Psicologi
del Lazio è stata redatta dal Gruppo di lavoro dell'Ordine 'Psicologia on-line'
composto da Guido Crocetti (referente), Giorgio Cavallero, Antonio Cucino, Paolo
Renza, Pietro Stampa, con la collaborazione di Federica Mazzeo. Il prodotto finale
è esclusiva responsabilità del Consiglio dell'Ordine.
Tratto dal sito dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio
ultima modifica: 18 Novembre 2008